Art. 5
5 / 12Partecipazione al procedimento
In vigore dal 2 gen 1996
1. Ai sensi dell', lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso il Servizio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della protezione civile sono rese note, mediante affissione nell'apposito albo, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell', lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1995-08-09;531#art-5