Art. 11 · Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

Art. 11

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Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

In vigore dal 2 gen 1996
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo. 2. Qualora necessario, e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1995-08-09;531#art-11