Art. 2 bis

Art. 2 bis

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In vigore dal 22 ago 2001
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in cui insistono le facoltà di medicina e delle aziende costituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
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