Art. 3 · Disposizioni finali

Art. 3

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Disposizioni finali

In vigore dal 20 lug 1995
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 marzo 1995 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro DINI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1995 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 206
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1995-03-11;291#art-3