Art. 2
2 / 8Distacchi sindacali
In vigore dal 6 apr 1995
1. La somma delle aspettative sindacali, dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati per oltre 221 giorni lavorativi all'anno, spettanti ai dipendenti pubblici dei comparti "Ministeri", "Enti pubblici non economici", "Regioni-Autonomie locali", "Sanità, personale medico", "Sanità, personale non medico", "Ricerca", "Scuola", "Università, personale docente", "Università, personale non docente", nonché, per i dipendenti del "Corpo nazionale dei vigili del fuoco", dell'"ANAS", dei "Monopoli di Stato", della "Cassa depositi e prestiti" e dell'"AIMA", in base alla normativa di fonte legislativa e regolamentare vigente al momento della stipulazione dell'accordo recepito dal presente regolamento, costituisce il contingente complessivo dei distacchi sindacali.
2. Il contingente complessivo di cui al primo comma, pari a 5.167 distacchi, è ridotto del cinquanta per cento. Alla riduzione del cinquanta per cento si perviene diminuendo il contingente del venticinque per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore venticinque per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Per il comparto "Scuola" l'intera riduzione del cinquanta per cento - predisposta alla data della formazione delle classi - diventa operativa dal 1 settembre 1994.
3. Il contingente dei distacchi sindacali ottenuto dalla riduzione del cinquanta per cento ai sensi del comma 2, complessivamente pari a 2.584, è ridotto di un ulteriore cinque per cento a decorrere dal 31 dicembre 1997.
4. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui ai commi 2 e 3 costituiscono il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche di cui ai comparti e articolazioni settoriali indicati nel comma 1. I contingenti sono ripartiti per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, e sono attribuiti, in ciascuno dei predetti comparti ed aree, per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto o nella autonoma area di contrattazione collettiva e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni sindacali ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. Per l'area di contrattazione della dirigenza medica e veterinaria, i distacchi sindacali sono attribuiti soltanto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Alla determinazione dei contingenti dei distacchi sindacali di cui al comma 4, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed alla ripartizione degli stessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in rapporto al grado di rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel pubblico impiego alla data della ripartizione dei predetti contingenti, provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, entro trenta giorni dalle cadenze indicate nel comma 2, e, a decorrere dal 31 dicembre 1997, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio.
6. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il provvedimento di distacco entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 7 ed alla verifica dei contingenti e relativi riparti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 8 - è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel comparto "Scuola" le richieste di distacco e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme annuali, devono essere presentate trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico.
7. Possono essere distaccati soltanto i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all', che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale indicate nel comma 4. I distacchi sindacali spettanti alle confederazioni sindacali ai sensi del comma 4 possono essere utilizzati da dipendenti delle amministrazioni che ricoprono cariche sindacali provinciali, regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni.
8. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
9. Ai distacchi sindacali utilizzati nel comparto "Regioni-Autonomie locali" si applica il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per consentire i relativi adempimenti il Dipartimento della funzione pubblica trasmette copia dei preventivi assensi di cui al comma 6 all'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane; all'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-27;770#art-2