Art. 8 · Indirizzo politico-amministrativo e modalità per la concessione dei contributi

Art. 8

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Indirizzo politico-amministrativo e modalità per la concessione dei contributi

In vigore dal 3 feb 1995
Indirizzo politico-amministrativo e modalità per la concessione dei contributi 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il Ministro dell'interno definisce periodicamente e, comunque, ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive. 2. Gli obiettivi ed i programmi di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità per la concessione dei contributi (contenuto delle domande, documentazione da presentare ecc.) sono resi pubblici, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Le domande di contributi devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno, alle prefetture competenti che, esperita la necessaria istruttoria, le trasmettono alla Direzione generale dei servizi civili non oltre il 31 luglio successivo. La Direzione generale dei servizi civili esaminati gli atti istruttori e disposti eventuali ulteriori accertamenti, sulla base del reddito maturato al 31 ottobre provvede entro il successivo 31 dicembre. 4. In casi straordinari di necessità e urgenza la Direzione generale dei servizi civili può provvedere, con atto motivato, all'esame di specifiche richieste di contributo senza tener conto dei termini procedimentali previsti dal presente articolo. 5. L'unità organizzativa responsabile per le attività di competenza dell'Amministrazione centrale, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la divisione gestioni fuori bilancio della Direzione generale dei servizi civili.
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