Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 lug 1994
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 17 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visti gli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e rabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo";
Vista la legge 22 novembre 1990, n. 354, recante:
"Istituzione della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione";
Vista la legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose";
Visto l'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: "Legge-quadro sul volontariato";
Visto l'art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, recante: "Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte dai territori della ex Jugoslavia";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il proprio decreto 13 febbraio 1990, n. 109, recante: "Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal proprio decreto 13 dicembre 1991, n. 444, recante: "Regolamento recante adeguamento delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Considerata l'opportunità di integrare le competenze del Dipartimento per gli affari sociali con le nuove attribuzioni derivanti dalla legge;
Considerato altresì che le attività del Dipartimento corrispondono a funzioni attribuite al Ministro per gli affari sociali dalla legge e per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;
D'intesa con il Ministro per gli affari sociali;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. Gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 109, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1991, n. 444, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2 (Competenze). - 1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti finalizzati ad assicurare l'applicazione delle seguenti leggi, per quanto attiene alle competenze attribuite al Ministro per gli affari sociali:
a) legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: 'Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminosè;
b) legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: 'Legge-quadro sul volontariatò;
c) legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappatè.
2. Il Dipartimento provvede, altresì, ai seguenti adempimenti, relativi alle materie delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per gli affari sociali, riguardanti:
a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche sociali emergenti, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione;
b) l'adozione delle necessarie iniziative legislative e sociali in materia di politiche in favore della famiglia coordinando, sul piano generale, le attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici;
c) il coordinamento delle iniziative necessarie alla tutela dell'infanzia, in particolare tramite la verifica dell'attuazione della 'dichiarazione mondiale dell'ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzià, nonché della legge 27 maggio 1991, n. 176, la creazione di un osservatorio nazionale sui problemi dei minori e la elaborazione di una proposta di uno statuto dei diritti del minore;
d) la definizione di nuove politiche di intervento a favore dell'adolescenza e dei giovani, finalizzate alla prevenzione del disagio e della devianza, coordinando in tal senso le iniziative delle amministrazioni statali e gli altri enti pubblici;
e) il coordinamento delle politiche e delle azioni a favore della terza età;
f) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di associazionismo sociale anche mediante il coordinamento dell'attività di amministrazioni statali, locali ed enti pubblici;
g) il coordinamento delle iniziative di amministrazioni ed istituzioni competenti volte all'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali anche in coordinamento con le organizzazioni di volontariato;
h) l'attività di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; l'attività di documentazione relativa ai progetti, l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative nonché la gestione del Fondo e delle attività connesse;
i) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza;
l) il coordinamento delle iniziative in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari nonché degli interventi straordinari a carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche della ex Jugoslavia; il promovimento di attività conoscitive sul fenomeno dell'immigrazione in Italia e negli altri Paesi europei e la partecipazione con funzioni di supporto a commissioni di studio su aspetti normativi dell'immigrazione;
m) la definizione di meccanismi di controllo e verifica finalizzati ad assicurare i diritti dei cittadini tramite l'effettiva erogazione dai servizi sociali;
n) lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo delle politiche del benessere sociale, l'informazione sullo stato delle iniziative relative alle politiche sociali, ai criteri di spesa e ai relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca dati di intesa con l'ISTAT, con le modalità e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1993, n. 39;
o) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste e l'organizzazione degli anni europei e/o internazionali indetti nelle tematiche rientranti nella competenza del Ministro per gli affari sociali;
p) il coordinamento delle iniziative legislative e amministrative per la tutela dei consumatori, d'intesa con le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali competenti nei singoli settori di attività;
q) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del Dipartimento, in Italia e all'estero con particolare riguardo ai programmi della Unione europea, alla Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE d'intesa con gli altri Ministeri interessati e fatte salve comunque le competenze di ordine generale del Ministero degli affari esteri.
3. Il Dipartimento provvede inoltre a quanto attiene agli affari generali e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonché all'attività di organi collegiali operanti presso il Dipartimento stesso; alle relazioni con il pubblico e a tutte le informazioni richieste dall'utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti nonché agli altri adempimenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; alle informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione; all'organizzazione e alle attività strumentali al funzionamento del Dipartimento nonché, con il coordinamento del segretario generale, agli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, agli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali.
Art. 3 (Organizzazione). - 1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
Ufficio I: Affari generali amministrativi e del personale.
Relazioni con il pubblico;
Ufficio II: Tematiche familiari e sociali;
Ufficio III: Volontariato, associazionismo sociale
(ed obiettori di coscienza);
Ufficio IV: Coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
Ufficio V: Immigrazione.
2. L'Ufficio I - Affari generali, amministrativi e del personale.
Relazioni con il pubblico, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio affari amministrativi, contabili e finanziari;
b) Servizio affari generali e del personale;
c) Sportello per il cittadino e relazioni con il pubblico.
3. L'Ufficio II - Tematiche familiari e sociali, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettere a), b), c), d), e), m), n), o), p) e q) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio famiglia;
b) Servizio minori;
c) Servizio disabili;
d) Servizio anziani.
4. L'Ufficio III - Volontariato, associazionismo ed obiettori di coscienza, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere f) e g) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio per il volontariato ed associazionismo sociale;
b) Servizio obiettori di coscienza.
5. Ufficio IV - Coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere h) e i) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
b) Servizio istruzione e gestione progetti;
c) Segreteria commissione istruttoria;
d) Nucleo operativo.
6. Ufficio V - Immigrazione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera l) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio delle politiche di immigrazione;
b) Servizio di pianificazione e gestione degli interventi per l'immigrazione e l'emergenza.
Art. 4 (Uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari sociali). - 1. Oltre agli uffici di cui al precedente art. 3, operano nell'ambito del Dipartimento e sono posti alle dirette dipendenze funzionali del Ministro per gli affari sociali e sono costituiti presso il Gabinetto del Ministro:
a) l'Ufficio studi e legislazione;
b) l'Ufficio stampa;
c) l'Ufficio del cerimoniale;
d) i comitati e le commissioni eventualmente costituiti per legge o decreto.
2. L'Ufficio studi e legislazione provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari sociali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; consulenza giuridica; esame della legislazione regionale da sottoporre al Consiglio dei Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento; rapporti con le commissioni parlamentari.
L'ufficio provvede altresì alla raccolta di testi giuridici, periodici, riviste e ogni altra documentazione utile a fini di consultazione nelle materie di interesse del Dipartimento.
3. All'Ufficio studi e legislazione è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per gli affari sociali. Detto ufficio opera in collegamento con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto all'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 maggio 1994
Il Presidente: CIAMPI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 24
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