Art. 52 · Collaudo delle forniture e dei lavori
Regolamento degli enti lirico sinfoniciTitolo IIICapo I

Art. 52

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Collaudo delle forniture e dei lavori

In vigore dal 16 ott 1994
1. Tutte le forniture ed i lavori sono soggetti a collaudo, anche in corso di opera, secondo le disposizioni stabilite dal contratto. 2. Il collaudo è eseguito dal personale artistico, tecnico o amministrativo dell'ente ovvero, ove necessario, da persone estranee, all'uopo incaricate dal sovrintendente con atto formale. 3. Se l'importo delle forniture o dei lavori non supera le L. 50.000.000=, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario dell'ente all'uopo incaricato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-52