Regolamento degli enti lirico sinfonici›Titolo III›Capo I
Art. 41
51 / 66Disposizioni generali
In vigore dal 16 ott 1994
1. Ferma restando l'applicazione, ricorrendone i presupposti, della normativa comunitaria, l'ente provvede alle forniture, agli acquisti, alle permute, alle alienazioni, ai lavori ed ai servizi in genere, mediante contratti preceduti da gara avente normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.
2. La deliberazione di procedere alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto, nonché la scelta della forma della contrattazione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
3. Entro determinati limiti di valore o per determinate materie la deliberazione di addivenire al contratto può essere delegata ad altro organo dell'ente.
4. È emesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-41