Art. 33 · Inventario dei beni mobili
Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo II

Art. 33

16 / 66

Inventario dei beni mobili

In vigore dal 16 ott 1994
1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie; b) il luogo in cui si trovano; c) la quantità o il numero; d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso"; e) il valore. 2. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi e firmati dal sovrintendente ed iscritti per il prezzo dell'acquisto, ovvero al presumibile valore di stima o di mercato, quando siano pervenuti per altra causa. 3. I beni costruiti nelle officine o nei laboratori dell'ente sono iscritti al prezzo di costo. 4. Le aliquote di deperimento stabilite dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere evidenziate, per ogni esercizio finanziario, nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale. 5. I titoli e valori pubblici e privati, qualora sia possibile detenerli, sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale, qualora il prezzo sia superiore. 6. L'inventario del materiale bibliografico e del materiale musicale è costituito da appositi registri cronologici di entrata e di uscita. 7. L'inventario è redatto in due esemplari firmati dal sovrintendente e dal responsabile dell'ufficio ragioneria presso il quale è conservata una copia, mentre l'altra copia è conservata dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna fino a che non abbiano ottenuto formale discarico. 8. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita o cessione o altri motivi, è disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del sovrintendente. 9. La deliberazione adottata indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico del consegnatario o altra persona responsabile. 10. L'ufficio ragioneria, sulla base dei documenti di carico o scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 11. La distribuzione di scelte, costumi, attrezzeria e, più in generale, di materiale teatrale, con eventuale recupero delle parti utilizzabili, è deliberata su proposta del sovrintendente, dal Consiglio di Amministrazione che, a tal fine, nomina apposita commissione composta da almeno cinque membri. 12. La commissione opera con la maggioranza dei suoi componenti, redigendo formali verbali, di cui l'originale è rimesso al responsabile dell'Ufficio Ragioneria. 13. Gli enti trasmetteranno annualmente al Ministero vigilante un elenco degli allestimenti scenici di proprietà riutilizzabili con annotazione degli elementi caratteristici di ciascuno allestimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-33