Regolamento degli enti lirico sinfonici›Capo IV
Art. 25
43 / 66Situazione e gestione dei residui
In vigore dal 16 ott 1994
1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
2. Nel caso in cui il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato nel nuovo bilancio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, soggetta alle procedure e modalità di cui al precedente , comma 4, è istituito un capitolo aggiunto per la gestione delle somme residue.
3. L'ente deve compilare annualmente la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per l'esercizio di provenienza, e per capitolo.
4. Tale situazione dovrà indicare:
a) la consistenza dei residui attivi e passivi al 1 gennaio;
b) le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione;
c) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) le somme eliminate perché non più realizzabili o dovute.
5. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, salvo che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
6. Le variazioni dei residui attivi e passivi, predisposte dall'ufficio ragioneria, devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'ente, su proposta del sovrintendente prima della formazione del rendiconto finanziario e previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-25