Art. 23 · Criteri di formazione del conto consuntivo
Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo IV

Art. 23

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Criteri di formazione del conto consuntivo

In vigore dal 16 ott 1994
1. Il conto consuntivo, al quale è allegato il programma di attività svolto, è costituito dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico redatti in conformità agli schemi allegati ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce. 2. Lo schema del conto consuntivo, predisposto dal sovrintendente, entro il mese di febbraio, e corredato della relazione amministrativa e degli allegati, è inviato a ciascun consigliere almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione. Lo schema di conto consuntivo ed i relativi allegati sono altresì inviati, almeno 20 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti che redige apposita relazione da allegare al predetto schema, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza della risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione. 3. La relazione illustrativa dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'ente nei suoi settori operativi, compresi gli enti e le società controllati, nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche eventualmente ad essi apportati rispetto al precedente esercizio; 2) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale, compresi i conti d'ordine; 3) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza; 4) i rapporti con gli enti e le società controllati o collegati istituiti in base a disposizione di legge e le variazioni intervenute nelle partecipazioni; 5) le variazioni intervenute nei crediti e debiti ed i criteri seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti. 4. Il conto consuntivo è trasmesso, per l'approvazione, all'Amministrazione Vigilante ed al Ministero del Tesoro entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.
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