Art. 22 · Estinzione dei mandati di pagamento
Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo III

Art. 22

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Estinzione dei mandati di pagamento

In vigore dal 16 ott 1994
1. I mandati di pagamento, di norma, sono resi esigibili in contanti, presso l'istituto tesoriere o cassiere, mediante rilascio di quietanza. 2. I mandati di pagamento emessi a favore di enti tenuti ad effettuare la riscossione delle loro entrate mediante rilascio di quietanza staccata dal bollettario, devono portare l'indicazione dell'obbligo della presentazione, da parte dell'ente interessato, della predetta quietanza ed essere estinti in conformità. 3. L'ente può peraltro disporre, previa richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante: a) accreditamento in conto corrente postale, nonché mediante vaglia postale con spese a carico del richiedente; in tal caso, deve essere allegata al mandato la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale; b) commutazione in vaglia cambiario, assegno bancario speciale o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore con spese a suo carico; c) accreditamento in conto corrente bancario. 4. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da apposita annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni compiute, ed il timbro del tesoriere o cassiere. 5. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio di competenza sono restituiti dal tesoriere o cassiere all'ente per il trasferimento delle partite dal conto di competenza a quello dei residui. 6. I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo a quello di emissione sono annullati e possono essere riprodotti, a richiesta del creditore, salvi gli effetti della prescrizione. 7. Per i titoli di spesa collettivi si applica l', comma 1, della legge 21/12/1978 n. 843 e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-22