Art. 16 · Assunzione degli impegni di spesa
Regolamento degli enti lirico sinfoniciCapo III

Art. 16

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Assunzione degli impegni di spesa

In vigore dal 16 ott 1994
1. Costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'ente a creditori, determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, approvate, quando prescritto, dall'Amministrazione di Vigilanza, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. 2. Le spese non possono essere impegnate oltre i limiti degli stanziamenti di bilancio approvato dall'Amministrazione di vigilanza. 3. Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato dall'Amministrazione di vigilanza comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso devono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale medesimo. 4. Le spese sono impegnate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dagli organi di amministrazione formalmente delegati dal Consiglio stesso. 5. Dalle deleghe, che non possono avere durata superiore ad un anno, e possono essere prorogate, sono in ogni caso esclusi gli impegni relativi a: a) oneri pluriennali, b) oneri connessi con lasciti e donazioni. 6. Gli impegni di spesa si riferiscono, di norma, all'esercizio finanziario in corso, eccetto quelli relativi a: a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ciascun esercizio; b) spese correnti per le quali sia indispensabile assumere impegni a carico dell'esercizio e di esercizi successivi, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dell'attività di istituto dell'ente; c) spese per affitti passivi ed altre spese continuative e ricorrenti, quando l'ente ne riconosca la necessità o la convenienza. 7. Nessun impegno di spesa può essere assunto a carico dell'esercizio finanziario di competenza dopo il 31 dicembre. 8. La eventuale differenza tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa. 9. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale. 10. Non è consentita in alcun caso la iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate nell'esercizio di competenza entro il termine dell'esercizio medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-05-06;565#art-rde-16