Art. 17 · Resti di frazione

Art. 17

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Resti di frazione

In vigore dal 2 set 1999
1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso, previste nella misura del settanta per cento per il concorso, per esami, e del trenta per cento per il corso-concorso selettivo di formazione, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta la frazione più vicina all'unità, salvo il recupero nell'anno successivo a favore dell'altra procedura concorsuale. Analogo criterio deve trovare applicazione nei concorsi, per esami, nella determinazione della riserva dei posti a favore del personale dipendente dall'amministrazione che indice il concorso. 2. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti messi a concorso.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-17