Art. 13 · Nomina nell'amministrazione

Art. 13

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Nomina nell'amministrazione

In vigore dal 24 mag 2001
1. L'esito positivo dell'esame-concorso finale comporta, nel limite dei posti disponibili ed in base alle graduatorie di vincitori, la nomina nel ruolo dei dirigenti dell'amministrazione scelta. 2. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato, con decorrenza giuridica dalla data indicata nel decreto stesso ed economica dall'effettiva assunzione delle funzioni dirigenziali. 3. Il periodo di frequenza del corso di formazione dirigenziale dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui all', comma 1, è considerato servizio effettivo a tutti gli effetti.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
  • Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che a decorrere dal 6 febbraio 1997 il presente art. 13 cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-13