Art. 11 · Valutazione continua, ed esame-concorso intermedio

Art. 11

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Valutazione continua, ed esame-concorso intermedio

In vigore dal 2 set 1999
1. Nel corso degli studi gli allievi sono soggetti a valutazione continua da parte di ciascun docente delle singole discipline, secondo i criteri fissati dalla scuola. La somma delle valutazioni confluisce in un giudizio professionale complessivo che, in caso positivo, dà accesso all'esame-concorso intermedio. 2. Al termine del corso i candidati sostengono un esame-concorso intermedio consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta preparata nell'ultimo semestre di studi, seguita da una prova scritta, da svolgersi, in forma sintetica, secondo le regole dei concorsi pubblici e comunque assicurando la non identificabilità del candidato, e da un colloquio generale sui temi concernenti le discipline oggetto del corso. 3. La positiva discussione della tesi consente l'effettuazione delle prove scritta e orale, che saranno valutate secondo i criteri definiti dal regolamento della scuola. 4. La graduatoria è stabilita sulla base della somma dei voti, espressi in trentesimi, della valutazione continua, della tesi, della prova scritta e del colloquio. 5. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-11