Art. 10
10 / 22Svolgimento dei corsi
In vigore dal 2 set 1999
1. I corsi sono tenuti presso le sedi della scuola superiore della pubblica amministrazione o presso le altre sedi eventualmente stabilite dall'organo deliberante della Scuola superiore della pubblica amministrazione stessa. La loro durata, nei limiti da uno a due anni, è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Il corso è seguito, previo superamento dell'esame-concorso intermedio di cui al successivo , da un semestre di applicazione presso aziende pubbliche o private.
3. La scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri di valutazione continua e di svolgimento delle prove per gli esami finali.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-21;439#art-10