Art. 5 · Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 5

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Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 15 giu 1994
1. L'ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di pubblico impiego; coordina e promuove le iniziative riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pubblici dipendenti anche con riguardo alla individuazione di sistemi valutativi e premianti delle prestazioni di lavoro nonché ai trattamenti di quiescenza e previdenza; effettua la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilità, previa acquisizione delle necessarie valutazioni da parte delle amministrazioni interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-14;321#art-5