Art. 2
2 / 8Ufficio di capo del Dipartimento
In vigore dal 15 giu 1994
1. Il capo del Dipartimento assicura il necessario supporto per il funzionamento delle strutture del Dipartimento e adotta i provvedimenti diretti a garantire il coordinamento degli altri uffici di livello dirigenziale generale tra loro e con gli uffici ausiliari del Ministro; cura i rapporti con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-14;321#art-2