Art. 6 · Valutazione dei titoli di studio e di carriera

Art. 6

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Valutazione dei titoli di studio e di carriera

In vigore dal 5 ago 1994
1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1; b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7; c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell' della legge 30 novembre 1989, n. 398 fino ad un massimo di punti 0,4; d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3; e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2; f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2; g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2; h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-30;298#art-6