Art. 3 · Commissione esaminatrice

Art. 3

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Commissione esaminatrice

In vigore dal 3 giu 1994
1. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, è composta da: a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame; b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista; c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti. 2. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-30;298#art-3