Art. 2
2 / 10Pubblicità del bando di concorso
In vigore dal 3 giu 1994
1. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.
2. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-30;298#art-2