Art. 1
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In vigore dal 3 giu 1994
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;
Visto, in particolare, l', comma 9, della legge predetta, secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere stabiliti "la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame nonché le modalità di svolgimento del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993, nel quale, tra l'altro, si riconosce la natura regolamentare del presente provvedimento;
Sulla proposta del Ministro della sanità;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell', comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-30;298#art-1