Art. 2 · Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

Art. 2

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Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

In vigore dal 26 mag 1994
1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione, della richiesta o della proposta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-19;282#art-2