Art. 11 · Integrazione e modificazione del presente regolamento

Art. 11

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Integrazione e modificazione del presente regolamento

In vigore dal 26 mag 1994
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-19;282#art-11