Art. 4 · Dichiarazioni temporaneamente sostitutive rese in forma orale

Art. 4

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Dichiarazioni temporaneamente sostitutive rese in forma orale

In vigore dal 26 mag 1994
Dichiarazioni temporaneamente sostitutive rese in forma orale 1. Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di chi non sa o non può firmare possono essere rese oralmente dall'interessato, al funzionario competente a ricevere la dichiarazione, alla presenza di due testimoni maggiorenni. Il funzionario cura la trascrizione della dichiarazione e provvede alla autenticazione delle firme dei testimoni apposte in calce alla medesima. 2. Nel caso previsto dal precedente comma, a meno che non si tratti di impossibilità di scrivere dovuta a una causa transitoria, di breve durata non si applicano i commi 1 e 2 dell', e si provvede d'ufficio ad ogni accertamento relativo ad eventuali discordanze nella documentazione o tra le dichiarazioni temporaneamente sostitutive e la documentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-19;281#art-4