Art. 3
3 / 5Discordanze tra dichiarazione temporaneamente sostitutiva e documentazione successivamente prodotta o acquisita
In vigore dal 26 mag 1994
Discordanze tra dichiarazione temporaneamente sostitutiva
e documentazione successivamente prodotta o acquisita
1. Quando esistano discordanze tra la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, resa secondo le disposizioni dell', e la documentazione successivamente prodotta dall'interessato o acquisita dall'ufficio, quest'ultimo invita l'interessato a rettificare la dichiarazione ovvero a regolarizzare la documentazione, entro un congruo termine. La rettificazione della dichiarazione può essere resa nelle stesse forme della dichiarazione temporaneamente sostitutiva o anche, se avvenga davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, senza formalità di autenticazione.
2. La mancata rettificazione o regolarizzazione entro il termine, quando causi incertezza sugli elementi da considerare essenziali ai fini dell'emanazione del provvedimento al quale la documentazione si riferisce, equivale a mancata presentazione della documentazione prescritta.
3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, e l'ufficio provvede ai necessari accertamenti, quando le discordanze sussistano soltanto tra i documenti prodotti dall'interessato in seguito all'invito di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-19;281#art-3