Art. 2
2 / 5Divieto di accettazione di certificato del casellario giudiziario rilasciato a richiesta dell'interessato
In vigore dal 26 mag 1994
1. È fatto divieto agli uffici di accettare certificati di casellario giudiziale rilasciati a richiesta delle persone stesse, alle quali le iscrizioni si riferiscono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-19;281#art-2