Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 7 mag 1994
1. Il registro speciale, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici, ad esclusione dell'esemplare del programma. Chiunque può prenderne visione e ottenere, per certificato, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle dichiarazioni e dei documenti allegati.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-01-03;244#art-7