Art. 7 · Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

Art. 7

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Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

In vigore dal 19 feb 1994
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all', comma 1, lettera E), comprende il personale dipendente: - dalle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; - dagli istituti zooprofilattici sperimentali; - dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo emanato ai sensi dell', comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; - dall'Ordine mauriziano di Torino; - dall'ospedale Galliera di Genova; - dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato: a) per la parte pubblica: - dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-7