Art. 12 · Apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale

Art. 12

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Apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale

In vigore dal 19 feb 1994
Apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale 1. Per il personale della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva individuato nell'art. 7, i contratti collettivi nazionali sono definiti in una apposita area di contrattazione collettiva. 2. I contratti collettivi nazionali riguardanti il personale della dirigenza medica e veterinaria di cui al comma 1 sono stipulati: a) per la parte pubblica: - dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: - dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-12