Art. 9
9 / 9Abrogazione
In vigore dal 16 mar 1994
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, fatta eccezione per gli , commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18, nonché per il quadro A allegato allo stesso decreto. Dalla data stessa è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1984.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 novembre 1993
Il Presidente: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 17
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-11-11;597#art-9