Art. 3
3 / 9Ministro e uffici ausiliari
In vigore dal 16 mar 1994
1. Il Ministro della funzione pubblica - di seguito denominato "Ministro" - è l'organo di direzione politica del Dipartimento e ne determina gli indirizzi.
2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.
3. Il Ministro può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Può avvalersi, inoltre, di altri esperti nelle forme e nei limiti di cui all', commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.
4. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento delle commissioni di studio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-11-11;597#art-3