Art. 1
1 / 2In vigore dal 18 lug 1993
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, contenente norme relative ai limiti di altezza per la partecipazione a concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 22 luglio 1987, n. 411, contenente specifici limiti di altezza per la partecipazione a concorsi pubblici ed in particolare l'art. 3, punto 2, che prevede per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un'altezza non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 10 febbraio 1990 che reca, tra l'altro, la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la richiesta motivata del Ministero dell'interno Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, di cui alla nota n. 3045/16 datata 27 marzo 1993, relativa alla modifica del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411 datato 22 luglio 1987 concernente la rimozione del limite massimo di statura fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per i vigili del fuoco;
Ritenuto, pertanto, di dover abrogare detto limite massimo di statura attualmente vigente per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale dei vigili del fuoco maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Sentita la commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente:
"Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-04-27;233#art-1