Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 3 lug 1992
1. L'assegnazione del personale e degli esperti alla struttura di supporto, ai diversi uffici e alla segreteria è disposta dal coordinatore, secondo il criterio di una equilibrata distribuzione tenuto conto delle esigenze dei servizi. 2. Il coordinatore provvede a conferire a dirigenti o ad esperti la preposizione agli uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 febbraio 1992 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dei trasporti BERNINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1992 Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 137
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-02-21;315#art-8