Art. 3
3 / 8In vigore dal 3 lug 1992
1. Il coordinatore sovrintende e coordina l'attività del personale addetto al Segretariato, compresi gli esperti e ne è responsabile di fronte al CIPET. Cura i rapporti con le amministrazioni e gli enti pubblici e con i soggetti privati.
2. L'attività degli uffici del Segretariato è organizzata in modo da assicurare la piena collaborazione tra i vari uffici e tra questi e gli esperti, al fine di conseguire una efficiente azione complessiva.
3. Il coordinatore può istituire gruppi interni di lavoro, al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-02-21;315#art-3