Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 feb 1992
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 17 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1990, n. 309; Visto l'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"; Visto l'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge- quadro sul volontariato"; Visti l', comma 1, e l'art. 2, comma 5, della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose"; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo"; Vista la legge 22 novembre 1990, n. 354, recante "Istituzione della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione"; Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1990, n. 109, recante "Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Considerata l'opportunità di integrare le competenze del Dipartimento per gli affari sociali con le nuove attribuzioni derivanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalle predette disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, alla legge n. 266 del 1991 e alla legge n. 216 del 1991, data l'omogeneità con quelle di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 109 del 1990 e di modificare conformemente l'organizzazione interna del predetto Dipartimento, assicurando altresì un collegamento tra il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ed il comitato interministeriale per la lotta all'AIDS; Considerato altresì che le attività del Dipartimento corrispondono a funzioni attribuite al Ministro per gli affari sociali dalla legge e per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 novembre 1991; D'intesa con il Ministro per gli affari sociali; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 109, di cui alle premesse, sono così sostituiti: "Art. 2 (Competenze). - 1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti: a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti alle problematiche sociali emergenti; b) studi e proposte di riforma in materia di servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche relative alla famiglia, alla terza età, ai cittadini disabili e all'emarginazione; c) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali, nonché con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del Dipartimento, in Italia e all'estero; d) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di problemi dell'età minore e giovanile, associazionismo sociale e volontariato, anche coordinando l'attività di amministrazioni ed enti pubblici, nonché i rapporti del settore; e) il coordinamento dell'attività di amministrazioni, enti ed istituzioni competenti nell'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali; f) l'attività di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e per il comitato interministeriale per la lotta all'AIDS; l'attività di documentazione riguardante i progetti nonché l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative; la gestione del Fondo e delle risorse finanziarie connesse; g) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza; h) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste, e la responsabilità organizzativa degli anni internazionali promossi nelle tematiche sociali; i) l'elaborazione di progetti pilota nel campo delle politiche di benessere sociale e l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento; l) la costituzione di una banca-dati, anche in collegamento con le amministrazioni statali e gli enti pubblici interessati, nei settori dei servizi sociali e delle problematiche sociali; m) l'attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché della legge 19 luglio 1991, n. 216, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; n) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e la gestione tecnico-amministrativa del Fondo per il volontariato; o) gli affari generali ed i compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonché all'attività di organi collegiali operanti presso il Dipartimento; l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento nonché, con il coordinamento del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali. Art. 3 (Organizzazione). - 1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati; ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato; ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze; ufficio affari generali, studi e documentazione. 2. L'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a) e b), e si articola nei seguenti servizi: servizio per le iniziative a favore della famiglia; servizio per gli interventi a favore della terza età; servizio per i diritti dei cittadini disabili e i problemi dell'emarginazione. 3. L'ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere d), e), l), m) e n), e si articola nei seguenti servizi: servizio per gli interventi a favore dei minori e dei giovani; servizio per le iniziative riguardanti gli obiettori di coscienza; servizio per l'associazionismo e la cooperazione di solidarietà sociale; servizio per il volontariato. 4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere f) e g), e si articola nei seguenti servizi: servizio per l'istruzione e l'attuazione dei progetti; servizio di valutazione tecnica e di informazione; servizio per la gestione amministrativa e contabile del Fondo. 5. L'ufficio affari generali, studi e documentazione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere c), h), i) ed o), e si articola nei seguenti servizi: servizio affari generali e finanziari; servizio studi e documentazione; servizio relazioni esterne ed internazionali; servizio organi collegiali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 dicembre 1991 Il Presidente: ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 382 "Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio. 3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio- sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'. 5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro: a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio; b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti; c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente; d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea. 6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento. 8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti. 9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato. 10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990. 11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991. 12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il testo dell'art. 8 della legge n. 135/1990 è il seguente: "Art. 8 (Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato del quale fanno parte i Ministri della sanità, per gli affari sociali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici. 2. Il Comitato interministeriale coordina gli interventi per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie per adottare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da HIV. 3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV". - Il testo dell'art. 12 della legge n. 266/1991 è il seguente: "Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati. 2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1". - Il testo del comma 1 dell' della legge n. 216/1991 è il seguente: "1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante: a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare; b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento dei minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici; c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio; d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo". - Il testo del comma 5 dell'art. 2 della medesima legge n. 216/1991 è il seguente: "5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione è composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate".
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