Art. 6 · Istituto nazionale di statistica
Capo III

Art. 6

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Istituto nazionale di statistica

In vigore dal 21 ott 1990
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce a tutti gli organismi previsti dal presente capo le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende, anche mediante gli interventi di propri funzionari, a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso. 2. Per l'esecuzione del censimento l'ISTAT può avvalersi degli uffici di statistica di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e richiedere la collaborazione delle amministrazioni da cui dipendono detti uffici e di ogni altro ente ed organismo pubblico. 3. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione censuaria al fine di assicurare la collaborazione dei conduttori di azienda. 4. Le regioni e le province autonome, previa intesa con l'ISTAT, assolvono le proprie competenze sulla base dei principi determinati con apposito atto di indirizzo e di coordinamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-6