Art. 27 · Rimborso forfettario ai comuni
Capo V

Art. 27

27 / 31

Rimborso forfettario ai comuni

In vigore dal 21 ott 1990
1. Il rimborso forfettario di cui all', comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 103, verrà utilizzato dai comuni, per una quota massima del 20 per cento, per far fronte alle spese di carattere generale da essi sostenute in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento e dalle istruzioni emanate dall'ISTAT, e per la restante parte per incrementare, ai sensi dell' della legge anzidetta, il fondo di incentivazione destinato al proprio personale incaricato di svolgere le operazioni censuarie, esclusa la raccolta dei dati. 2. L'ISTAT è autorizzato ad erogare ai comuni anticipazioni sul fondo loro spettante in relazione agli adempimenti connessi all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole. Il saldo verrà corrisposto non appena la commissione di cui all' della legge 2 maggio 1990, n. 103, avrà espletato il suo compito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-27