Art. 15 · Rilevatori - Requisiti
Capo IV

Art. 15

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Rilevatori - Requisiti

In vigore dal 21 ott 1990
1. Per ogni 400 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazioni di 400, da censire nel territorio comunale ai sensi dell', viene nominato, in ciascun comune, un rilevatore alle condizioni e secondo le modalità indicate dalle seguenti disposizioni. 2. L'affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo. I rilevatori, nell'espletare il servizio di raccolta di dati, agiscono in completa autonomia, senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dai competenti organi periferici di censimento circa le modalità da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria. 3. L'incarico di rilevatore è conferito a personale dipendente dal comune. Per i comuni con oltre 400 aziende da censire, detto incarico potrà essere affidato anche a personale di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonchù a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione, purchè sussistano particolari motivate esigenze in sede locale da rappresentare al comitato provinciale di censimento. 4. Le persone cui è affidato l'incarico di rilevatore devono essere in possesso, almeno, dalla licenza di scuola media inferiore e devono godere dei necessari requisiti morali e fisici. La preferenza sarà accordata a coloro che abbiano il titolo di studio conseguito in scuole ad indirizzo agrario o che dimostrino conoscenze in materia di agricoltura o di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-15