Art. 11 · Ufficio comunale di censimento
Capo III

Art. 11

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Ufficio comunale di censimento

In vigore dal 21 ott 1990
1. In ogni comune viene costituito un ufficio comunale di censimento. La denominazione e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: a) all'ufficio di statistica del comune; b) all'ufficio che sarà' appositamente costituito dal sindaco, nei comuni che non abbiano provveduto alla istituzione di detto ufficio. L'ufficio comunale di censimento viene costituito anche nei comuni che, per l'esercizio della funzione statistica, si siano associati ad altri comuni. 2. Nei comuni di cui all lettera a) del comma 1, il responsabile dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di responsabile dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di responsabile dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'ufficio. 3. Gli uffici comunali di censimento hanno il compito di svolgere le operazioni censuarie indicate al Capo IV, nell'ambito dei rispettivi territori, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-10-16;297#art-11