Art. 8
Titolo II

Art. 8

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In vigore dal 21 ott 1990
1. La commissione elettorale provvede ad inviare a ciascuno degli aventi diritto al voto, presso la rispettiva sede di lavoro, un certificato dal quale risultano: a) l'area scientifico-disciplinare o il distinto collegio per il quale l'elettore è chiamato a votare; b) il seggio al quale l'elettore è assegnato; c) la data e l'orario della votazione. 2. La commissione provvede altresì ad inviare ad ogni seggio elettorale l'elenco degli elettori assegnati al seggio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-8