Art. 7
Titolo II

Art. 7

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In vigore dal 21 ott 1990
1. A cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono costituiti, presso le università, gli istituti di istruzione superiore di grado universitario e presso gli enti pubblici di ricerca, uno o più seggi elettorali, ognuno dei quali è composto da un presidente e da due membri, da scegliere tra le categorie che costituiscono il corpo elettorale. 2. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Ministro, su designazione della commissione elettorale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-7