Titolo II
Art. 6
6 / 18In vigore dal 21 ott 1990
1. La commissione di cui all'art.3 pubblica gli elenchi di tutti gli aventi diritto al voto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sei mesi prima della data delle elezioni.
2. Avverso le omissioni o le errate iscrizioni è ammesso ricorso alla commissione elettorale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le decisioni relative ai ricorsi e alle eventuali conseguenti rettifiche, da adottare nel termine di ulteriori trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine della presentazione del ricorso di cui al comma che precede, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro i successivi trenta giorni dalla loro adozione. Sui ricorsi provvede la commissione elettorale anche dopo la sua scadenza.
4. Copie della Gazzetta Ufficiale contenenti gli elenchi degli elettori, le decisioni relative ai ricorsi, le eventuali conseguenti rettifiche, devono essere depositate presso l'ufficio del direttore amministrativo di ogni università e istituto superiore universitario, presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca nonché presso ciascun seggio elettorale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-6