Art. 17
Titolo III

Art. 17

17 / 18
In vigore dal 21 ott 1990
1. Di ogni seduta è redatto verbale sulla base della registrazione della discussione, ad opera dell'ufficio di segreteria. Il Consiglio approva il verbale all'inizio della seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce. 2. Sul verbale ogni consigliere ha diritto di avanzare osservazioni, anche per iscritto, che debbono essere riportate sul verbale della prima seduta utile. Il verbale può essere corretto qualora contenga errori materiali. 3. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive e sono trasmesse, a cura dell'ufficio di segreteria, ai competenti uffici del Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-17