Art. 4 · Settore legislativo

Art. 4

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Settore legislativo

In vigore dal 26 mag 1990
1. È costituito nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni delegate o affidate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; affari del contenzioso relativo ai rapporti Stato-regioni; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento. 2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. 3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
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