Art. 3
3 / 7Organizzazione
In vigore dal 26 mag 1990
1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio ordinamento regionale;
ufficio finanza e programmazione;
ufficio territorio e sviluppo economico;
ufficio affari speciali delle regioni; nonché il servizio affari generali ed organizzazione.
2. L'ufficio ordinamento regionale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o), nelle materie di competenza, nonché a quelli delle lettere d), e) ed f) dell', e si articola nei seguenti servizi:
servizio organizzazione e impiego pubblico regionale;
servizio affari sociali e della sanità;
servizio commissari di Governo e commissioni di controllo;
servizio attività all'estero delle regioni e collaborazione interfrontaliera.
3. L'ufficio finanza e programmazione provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o), nelle materie di competenza, nonché a quelli delle lettere g) ed n) dell', e si articola nei seguenti servizi:
servizio finanza e contabilità regionale;
servizio copertura finanziaria delle leggi regionali;
servizio rapporti con comitati interministeriali.
4. L'ufficio territorio e sviluppo economico provvede, nelle materie di competenza agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o) dell', e si articola nei seguenti servizi:
servizio ambiente e territorio;
servizio sviluppo economico.
5. L'ufficio affari speciali delle regioni provvede, nelle materie di competenza, agli adempimenti di cui alle lettere i), l) ed m) dell', e si articola nei seguenti servizi:
servizio commissioni paritetiche;
servizio Alto Adige;
servizio minoranze linguistiche e zone di confine.
6. Il servizio affari generali ed organizzazione provvede agli adempimenti di cui alla lettera p) dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;113#art-3