Art. 2 · Competenze

Art. 2

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Competenze

In vigore dal 26 mag 1990
1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti: a) Il controllo governativo della legislazione regionale; b) il contenzioso Stato-regioni; c) la definizione dei criteri generali per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività delle regioni e province autonome; d) affari relativi all'attività all'estero delle regioni; e) i rapporti con i commissari di Governo; f) le commissioni di controllo sugli atti delle regioni; g) affari relativi alla finanza regionale; h) affari relativi ai rapporti tra Stato e regioni derivanti dall'attività della conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e di altri organismi a composizione mista Stato-regioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; i) affari relativi all'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; l) adempimenti relativi alle norme speciali relative all'Alto Adige; m) affari relativi alle minoranze linguistiche e ai problemi delle zone di confine; n) la partecipazione del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali a comitati interministeriali in materie di interesse regionale; o) studi e ricerche in materia regionale; p) gli affari generali, l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento e, con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;113#art-2