Art. 2
2 / 6Competenze
In vigore dal 26 mag 1990
1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
a) una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari, anche al fine del coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo ai lavori delle assemblee e, in relazione a particolari provvedimenti, a quelli delle commissioni parlamentari;
b) l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e la proposizione delle priorità governative agli uffici di Presidenza delle Camere, ai fini della formazione del programma e del calendario dei lavori delle rispettive Assemblee;
c) l'assegnazione dei disegni di legge alle Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo e degli ulteriori accordi e fornendo i relativi dati conoscitivi;
d) la presentazione di emendamenti a disegni e proposte di legge all'esame delle Camere e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti di iniziativa parlamentare;
e) i rapporti con i gruppi parlamentari, assicurando il supporto tecnico alle riunioni di coordinamento tra Governo e gruppi;
f) la segnalazione alle Presidenze delle commissioni delle priorità del Governo ai fini della programmazione dei relativi lavori;
g) l'espressione unitaria della posizione del Governo circa i disegni e le proposte di legge all'esame delle commissioni;
h) la predisposizione della relazione tecnica relativamente a proposte di legge ed emendamenti all'esame delle commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 11- ter della legge 5 agosto 1978, n. 468;
i) l'espressione della posizione del Governo circa l'assegnazione o il trasferimento alla sede legislativa o deliberante dei disegni e delle proposte di legge;
l) gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Governo;
m) la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra amministrazioni relativamente agli atti di sindacato ispettivo rivolti ai Ministri;
n) gli affari generali, l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento e, con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale, gli affari relativi al personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per i rapporti con il Parlamento, nonché l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;111#art-2